Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as penalty review falls outside statutory grounds for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the applicant's complaint regarding the proportionality of the sentence did not fit the specific grounds for cassation listed in Article 448. The applicant argued the imposed penalty was legally flawed and disproportionate, but the court found this argument outside the narrow exceptions introduced by Law 103/2017. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds raised do not fall within the specific exceptions listed in Article 448, such as the illegality of the penalty or lack of correlation between the request and the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACI EDMOND nato il 26/11/1980 avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO Vato avviso alle -parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; .ot
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Paci Edmond, per plurimi delitti di furto consumato e tentato in abitazione in concorso, detenzione di armi e tentata rapina, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di valutazione della congruità della pena applicata all'imputato; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione alla pena base (per il reato di cui al capo 128) nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto di cui all'art. 56 e 628, comma 2, n. 3, n. 1 cod. pen.) (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326) e nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 81, commi 1, 3 e 4, cod. pen. quanto agli aumenti disposti per i reati-satellite in applicazione del beneficio della continuazione; - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Presidente Stefaiio Il Consiglie