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Ordinanza — n. 16116/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal against aggravated theft conviction due to manifestly unfounded lack of motivation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to justify denying the mitigating circumstance of minor property damage, yet the court found the reasoning implicit in the decision. The court ruled the claim manifestly unfounded because the small sum stolen (€153.45) inherently satisfied the legal requirement for 'negligible' damage under Article 62 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The denial of the mitigating circumstance for minor property damage is implicit when the stolen amount is so low that the legal threshold for 'negligible' prejudice is automatically met, rendering any explicit reasoning unnecessary.

Parole chiave

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aggravated theft minor property damage mitigating circumstance manifestly unfounded inadmissible appeal negligible prejudice Article 62 Penal Code imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHICHA ABDELAZIZ nato il 16/02/1995 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di El Ghicha Abdelaziz per il delitto di furto aggravato di denaro commesso in luogo di privata dimora; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo è manifestamente infondato, poiché le deduzioni sviluppate, per denunciare il difetto di motivazione a sostegno del diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non tengono conto la Corte territoriale ha implicitamente escluso che ne sussistessero i presupposti in ragione dell'entità della somma sottratta (ossia Euro 153,45), posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consiglr estensore Il Presidente Irene SJiiamagIia Stefrap Palla DEPOSITATA IN CANCELLER