Ordinanza — n. 16115/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI LUIGI MICHELE nato a CALTANISSETTA il 29/07/1997 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Geraci Luigi Michele per il delitto di furto aggravato di un ciclomotore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI LUIGI MICHELE nato a CALTANISSETTA il 29/07/1997 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Geraci Luigi Michele per il delitto di furto aggravato di un ciclomotore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI LUIGI MICHELE nato a CALTANISSETTA il 29/07/1997 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Geraci Luigi Michele per il delitto di furto aggravato di un ciclomotore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si contesta l'applicazione all'imputato della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede della cosa mobile oggetto di furto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identica doglianza proposta con i motivi di gravame, disattesa nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto - avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Rv. 268626; Sez. 2, n. 8798 del 17/01/1991, Rv. 188119) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), che il ricorrente tenta inammissibilmente di sovvertire sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consigl estensore Il Presidente Irene S maglia Stefan Pall DEPOSI IN CA dek-