Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new evidence-based arguments on joint criminal liability for the first time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant raised new arguments regarding joint criminal liability for the first time. The appellant argued that the lower court erred in finding his participation in the aggravated theft, but the appellate court's record showed no prior objection to this specific issue. The court ruled that such substantive matters involving proof of joint liability cannot be introduced for the first time in the final appeal stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Arguments concerning the merits of the case, such as the proof of joint criminal liability, cannot be raised for the first time in the cassation appeal if they were not previously contested in the appellate proceedings.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOCHIU MARIAN nato il 27/12/1986 avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Chiochiu Marian per il delitto di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora in concorso, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di prova del concorso dell'imputato nella realizzazione del fatto di reato, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta né dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, né dallo steso atto di appello, presente in atti (aff. 214-221), a firma dell'Avvocato Vanni Vecchioli, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consigliere tJensore Il Presidente Irene Scorda glia Stefm_ pay.a_r_ra7_ ,4, DEPOSITATA IN CANCEILEIRIA