Ordinanza — n. 16110/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCIONE GIOVANNI nato a CUGGIONO il 11/09/1984 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di Criscione Giovanni per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen. e 116 C.d.S, con la recidiva nel biennio; - che per la cassazione della detta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore con un solo motivo, che deduce promiscuamente censure in diritto e motivazionali afferenti alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, alla qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen. e 116 C.d.S, con la recidiva nel biennio; - che per la cassazione della detta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore con un solo motivo, che deduce promiscuamente censure in diritto e motivazionali afferenti alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, alla qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCIONE GIOVANNI nato a CUGGIONO il 11/09/1984 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di Criscione Giovanni per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen. e 116 C.d.S, con la recidiva nel biennio; - che per la cassazione della detta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore con un solo motivo, che deduce promiscuamente censure in diritto e motivazionali afferenti alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, alla qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che tutte le censure articolate con il proposto motivo sono affette da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esse sono affidate, del tutto indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni astratte, prive di effettivi addentellati concreti alla motivazione della sentenza censurata, che in ogni caso è sostenuta da un impianto motivazionale completo, corretto in diritto e logicamente congruo; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consiglir4 stensore Il Presidente Irene S4fnaglia Stefar Palla POSITATA Itsi C LERIA 2