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Ordinanza — n. 16109/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming accelerated trial nullity due to direct summons crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the accelerated trial was null because it included crimes tried by direct summons. The appellant argued this violated procedural rules, but the court found the complaint manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 546 c.p.p.; Art. 547 c.p.p.: The accelerated trial procedure remains valid even when instituted for crimes subject to direct summons, as the inclusion of such crimes does not constitute a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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accelerated trial procedure direct summons crimes nullity of judgment procedural violation Court of Cassazione inadmissible appeal Italian criminal procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 546 c.p.p.
Art. 547 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Di Bella, Rv. 277525
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MORGAN nato a ROMA il 10/02/1987 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Morgan Halilovic avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 22 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla nullità del giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato perché ricomprendente anche reati "a citazione diretta";

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla eccepita nullità del giudizio abbreviato, da giudizio immediato, perché quest'ultimo era stato instaurato anche per reati a "citazione diretta" è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (da ultimo: Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Di Bella, Rv. 277525); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini SteoFPa ''•zs DEPOSITATA IN CANCELIMAL