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Ordinanza — n. 16108/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate law and lack logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility and the evaluation of evidence, claiming violations of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments, and the lower court's reasoning was logically sound and based on valid police evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must raise legal issues; mere complaints about factual findings or the evaluation of evidence without demonstrating logical flaws or legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints evaluation of evidence logical flaws requirement Corte di Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione spese per le indagini

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFFIDI ISMAELE nato a PATTI il 22/11/1991 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Isnnaele Scaffidi avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 febbraio 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla valutazione del compendio probatorio;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva enumerato e discusso (da pagina 3 dell'impugnata sentenza) le plurime acquisizioni (tutte utilizzabili rispondendo comunque a legittimi accertamenti della polizia giudiziaria) che avevano condotto, con certezza, alla condanna del prevenuto;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini DEPOS