Italian Court dismisses appeals against assault convictions, ruling factual complaints inadmissible in legitimacy review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Ida Del Giudice and Annamaria Peciccia inadmissible. The appellants argued that the lower court erred in rejecting self-defense by citing violations of law and defects in reasoning regarding the acceptance of a challenge. The court held that complaints about factual findings lack legal standing in a review of legality and found no logical flaws in the appellate court's deduction of a challenge from witness testimonies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals contesting the correctness of factual reasoning or the existence of specific facts constitute mere complaints and are inadmissible in proceedings for the review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL GIUDICE IDA nato a TARANTO il 11/12/1953 PECICCIA ANNAMARIA nato a TARANTO il 26/09/1988 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Ida Del Giudice e da Annamaria Peciccia avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, del 16 giugno 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i delitti loro ascritti, di lesioni personali e danneggiamento;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, entrambe, alla ritenuta inconfigurabilità della causa di giustificazione della legittima difesa; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che dalle convergenti deposizioni delle persone offese, riscontrate da quelle rese dagli ulteriori testimoni escussi, se ne era dedotta quantomeno l'accettazione di una sfida, così da escludere, comunque, la scriminante invocata;
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente E