Italian Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling factual complaints inadmissible in legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Divincenzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his liability was flawed, but the Court held that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal violations. Consequently, the Court affirmed the second-instance judgment based on the undisputed evidence from surveillance cameras without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Factual complaints regarding the assessment of evidence or the recognition of prior facts are inadmissible in the stage of legality review, as the Court of Cassation examines only the correctness of the application of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVINCENZO MARIO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 15/11/1959 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mario Divincenzo avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 19 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nel reato da altri consumato;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che non vi era motivo di dubitare del riconoscimento del prevenuto, da parte degli operanti, che se ne erano detti certi, nelle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefAry .;Pa ,2