Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate law in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of an aggravating circumstance regarding a threat of death, claiming it was a factual error. The court ruled that such arguments constitute mere complaints on facts, which are not admissible in a court of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: Mere complaints on facts in a criminal appeal are inadmissible because they do not constitute a violation of law or a defect in reasoning.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGANUTTI GERARDO nato a TRIESTE il 23/12/1956 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gerardo Deganutti avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 21 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto così come contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'invio alla persona offesa di polvere bianca con l'indicazione che la stessa fosse la sostanza venefica dell' "antrace" costituisse un'evidente e concreta minaccia di morte, tale da doversi considerare "grave" configurandosi pertanto la ritenuta aggravante;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste,17,Pal I a DEPOSSTA A IN CANC