Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and mere repetition of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Goglia's appeal against his conviction for the crime of false testimony inadmissible. The appellant argued that the lower court's reasoning was flawed and lacked specificity, but the court found these claims to be merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOGLIA GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/03/1971 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giovanni oglia avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stege Palla f DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2