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Ordinanza — n. 16101/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to prior convictions blocking leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16101/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and suspended sentence, but the lower court correctly denied these benefits because the appellant had already suffered two prior convictions for theft and injuries. The court ruled that these prior records legally preclude the requested leniency, rendering the appeal's specific arguments without merit.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 646 c.p.; Art. 647 c.p.: Prior convictions for theft and injuries legally preclude the granting of generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension, rendering appeals challenging this denial inadmissible when no new legal errors are demonstrated.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Prior Conviction Bar Generic Mitigating Circumstances Conditional Sentence Suspension Inadmissible Appeal Aggravated Theft Cassa delle Ammende tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 646 c.p.
Art. 647 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI FAIJON nato il 31/05/1987 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fatjon Mehmeti avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena;

Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del complessivo trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, avendo la Corte di merito osservato come non vi fossero ragioni per concedere al prevenuto le invocate attenuanti e la sospensione della pena avendo il medesimo già patito due condanne per furto e lesioni (di per sé impeditive del beneficio);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pre