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Ordinanza — n. 16098/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming necessity defense due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16098/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Mirko Mannino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the defense of necessity regarding his theft, but the court rejected this as a mere factual complaint. The court held that such arguments do not constitute a valid ground for review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Mere complaints regarding factual assessments or the lack of recognition of a specific defense do not constitute a valid ground for appeal in a jurisdictional proceeding.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Defense of Necessity Jurisdictional Appeal Factual Complaints Inadmissible Appeal Corte di Cassazione Procedural Costs sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAN NINO MIRKO nato a PALERMO il 06/01/1993 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mirko Mannino avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 settembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come fosse altrimenti possibile soddisfare le necessità abitative del prevenuto e l'ottenimento dell'energia sottratta; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V:) I anislao Scarlini Stef:7 alla DE IN cANctiliTEARTA