Ordinanza — n. 16097/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO EDUARDO nato a LOCRI il 11/08/1966 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Eduardo Cataldo avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta contestata nell'ipotesi della bancarotta semplice, Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (avendo la Corte congruamente individuato il dolo del prevenuto di pregiudizio alla massa creditoria);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO EDUARDO nato a LOCRI il 11/08/1966 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Eduardo Cataldo avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta contestata nell'ipotesi della bancarotta semplice, Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (avendo la Corte congruamente individuato il dolo del prevenuto di pregiudizio alla massa creditoria);
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Steg. golPalla DEP IN CA OSITATA 5L E t:14A 2