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Ordinanza — n. 16096/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of legal grounds and judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Antonio Cometa's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a lighter sentence, but the court found these claims legally unfounded. The court ruled that the lower court adequately addressed mitigating factors and properly exercised sentencing discretion under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) and Art. 360, para. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of generic mitigating circumstances is manifestly unfounded because a congruent reference to decisive elements suffices, and if the complaint regarding the sentence is manifestly unfounded because sentencing quantification falls within the discretion of the trial judge adhering to statutory principles.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Generic Mitigating Circumstances Sentencing Discretion Theft Conviction Manifestly Unfounded Code of Criminal Procedure commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMETA ANTONIO nato a PALERMO il 22/08/1956 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonio Cometa avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 24 settembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di furto contestatigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi ,,,,tt-o rro nislao Scarlini Stefp o rPalla___ -- DEPOSI IN TATA CANCELLE