Italian court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for bankruptcy conviction based on fact complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Grava inadmissible. Grava challenged his bankruptcy conviction, arguing the lower court's reasoning regarding his culpability as a facade administrator was flawed. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal violations permissible in a third-instance review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the third instance are limited to legal violations; complaints regarding the factual basis of the conviction or the sufficiency of reasoning on facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVA GIANFRANCO nato a IVREA il 19/10/1953 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gianfranco Grava avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto (divenuto amministratore di facciata dopo la consumazione delle contestate distrazioni);
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che il prevenuto si era direttamente interessato della destinazione delle somme recuperate dai creditori e poi distratte; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico VittFf -Stanislao Scarlini Stefay 3 v,s1, DEPOSITATA IN CANCEILEMA