Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ecrem Halilovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Halilovic argued that the lower court's reasoning regarding his guilt was flawed and lacked specificity, but the court found his claims merely repetitive of arguments already properly addressed. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds raised did not constitute a new legal issue requiring review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already decided or lack specific legal substance.
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ECREM nato a ROMA il 05/10/1980 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Ecrem Halilovic avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S nislao Scarlini SteN D ÉPOSITATA IN CANCELLERAIL CA