Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments lack specificity and were already properly addressed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Gheorghe Cornel inadmissible regarding his conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued that the lower court erred in recognizing recidivism and failed to provide specific reasoning, but the court found these claims merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a judgment is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE CORNEL nato il 11/09/1977 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cornel Gheorghe avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (alle pagine 2 e 3 dell'impugnata sentenza); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente E