Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for injuries, ruling on admissibility of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Sebastian Dema and Mohamed Chakir inadmissible regarding their criminal convictions for personal injuries. The court held that Chakir's complaint regarding the factual basis for his authorship was merely a grievance and lacked legal merit, while Dema's objection to the denial of generic mitigating circumstances was unfounded due to the lower court's sufficient reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on mere factual grievances or insufficiently supported objections to mitigating circumstances are inadmissible in proceedings on legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEMA SEBASTIAN nato il 19/05/1990 CHAKIR MOHAMED nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Sebastian Dema e Mohamed Chakir avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 29 gennaio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di lesioni personali loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, Dema, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, Chakir, alla sua individuazione come uno degli autori del fatto; Ritenuto che il motivo di ricorso del Chakir che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il riconoscimento del prevenuto dovesse dirsi certo alla luce delle precisazioni esposte all'ultima pagina dell'impugnata sentenza;
Considerato che il motivo di ricorso del Dema che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Co