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Ordinanza — n. 16088/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated attempted theft convictions for factual disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Lucia and Nadia Spinella inadmissible. The appellants argued that the lower court violated the law and suffered from defective reasoning regarding the evaluation of evidence. The court rejected these claims, ruling that complaints about factual assessment are not admissible in a legality proceeding and that the appellate court's reasoning was logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with the factual evaluation of evidence are inadmissible in legality proceedings, as such proceedings review only the correct application of law, not the factual findings of the lower court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Appeal Factual Evaluation Inadmissible Appeal Attempted Theft Aggravated Offense Evidence Assessment partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLA LUCIA nato a CATTOLICA il 19/04/1962 SPINELLI NADIA nato a PIACENZA il 16/10/1983 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Lucia e Nadia Spinella avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 17 giugno 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato a loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che alla condotta materiale consumata da Nadia, la più giovane delle due, Lucia, la meno giovane, aveva fornito il proprio contributo, materiale e morale, agendo di concerto con la stessa;

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio ,Sanislao Scarlini Stef?po ) DEPOSITA A IN CANCELLERIA