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Ordinanza — n. 16087/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft sentence as penalty assessment falls within trial judge's discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Santo Guido Contarino inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued for a different sentence, claiming violations of law and flaws in the reasoning of the lower court. The court rejected these claims because determining the appropriate penalty is a discretionary power of the trial judge, exercised in accordance with Articles 132 and 133 of the Criminal Code, which the lower court did not violate.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The assessment of the criminal penalty constitutes a discretionary power of the court of first instance, which is not subject to appeal unless the lower court has clearly deviated from the statutory principles.

Parole chiave

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criminal penalty assessment discretionary power of judge aggravated theft conviction inadmissible appeal Criminal Code provisions aggravamento della pena sanzioni penali gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTARINO SANTO GUIDO nato a CATANIA il 20/11/1956 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Santo Guido Contarino avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 13 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico " , "o Stanislao Scarlini Stef(a.90 Pa1,1,37 3 j DEPOSITA A IN CANCELL