Italian Court dismisses appeals for generic mitigating circumstances due to lack of specific argumentation and insufficient trial court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Monica Minguzzi and Jessica Ersemberger inadmissible regarding their request for generic mitigating circumstances. The appellants argued that the lower court failed to grant these circumstances, but the court found the complaint manifestly unfounded because the trial judge had already provided a sufficient reference to the decisive elements in the original judgment. Furthermore, the court noted that the appellant Monica Minguzzi had not even raised this specific objection during the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals contesting the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the trial court provided a congruent reference to the relevant elements and the appellant failed to raise the objection in the appeal act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINGUZZI MONICA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970 ERSEMBERGER JESSICA nato a PARMA il 08/11/1990 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; t ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Monica Minguzzi e Jessica Ersemberger avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 febbraio 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i delitti loro rispettivamente ascritti (ad entrambe il furto aggravato, solo alla prima l'utilizzo della carta di pagamento);
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; la Minguzzi poi non aveva neppure avanzata tale doglianza con l'atto di appello;
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittor- : Stanislao Scarlini Stefan Pa.11a-,, DEPOSITATA !N CANC ERI