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Ordinanza — n. 16085/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding Art. 131 bis code of criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16085/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Santo Agostino Zappalà inadmissible. The appellant argued for acquittal under Article 131 bis of the Code of Criminal Procedure, claiming violations of law and defects in reasoning. The court rejected these grounds because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court without adding new specificity.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Appeals lacking specific new arguments regarding statutory provisions are inadmissible as they merely reproduce points already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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Article 131 bis Code of Criminal Procedure inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments Court of Cassation acquittal grounds circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 588 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.;
art. 588 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA' SANTO AGATINO nato a CATANIA il 15/02/1991 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Santo Agostino Zappalà avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 27 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 588 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.;

Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (nel penultimo periodo dell'impugnata sentenza); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefagip I DEPOSITAT