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Ordinanza — n. 16084/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for theft, citing lack of grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16084/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Giampiero Pallotta and the Shabani brothers inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, ruling that the appellate judge's reference to decisive elements was sufficient and the appeals lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: Appeals contesting the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the court of first instance provided a congruent reference to the decisive elements, as established by settled jurisprudence.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances theft criminal conviction inadmissible appeal defective reasoning Corte di Cassazione gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 59 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALLOTTA GIAMPIERO nato a NOCERA UMBRA il 21/06/1966 SHABANI ONILDA nato in ALBANIA il 25/09/1981 SHABANI HATIXHE nato in ALBANIA il 03/03/1957 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Giampiero Pallotta, Onilda e Hatixhe Shabani avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 febbraio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per i delitti di furto loro ascritti in rubrica;

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef2 i Ca, DEPOSITATA IN CANCELLER