Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for theft, citing lack of grounds for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Giampiero Pallotta and the Shabani brothers inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, ruling that the appellate judge's reference to decisive elements was sufficient and the appeals lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: Appeals contesting the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the court of first instance provided a congruent reference to the decisive elements, as established by settled jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALLOTTA GIAMPIERO nato a NOCERA UMBRA il 21/06/1966 SHABANI ONILDA nato in ALBANIA il 25/09/1981 SHABANI HATIXHE nato in ALBANIA il 03/03/1957 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Giampiero Pallotta, Onilda e Hatixhe Shabani avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 febbraio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per i delitti di furto loro ascritti in rubrica;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef2 i Ca, DEPOSITATA IN CANCELLER