Ordinanza — n. 16083/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRO MILENA nato il 25/06/1979 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ibro Milena ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 7 legge n. 386 del 1990; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondate, in quanto - a fronte di una motivazione che evidenzia l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputata (considerato che sono due le condotte illecite contestate e che una delle due riguarda la messa in circolazione di un titolo di credito per un importo elevato) - si duole della omessa considerazione di due elementi privi di rilievo: lo stato di incensuratezza (che, da solo, per espressa disposizione di legge è insufficiente); il consenso prestato alla acquisizione della documentazione (quando i documenti, quali prove precostituite, sono suscettibili di acquisizione su richiesta di una parte senza necessità del consenso dell'altra);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRO MILENA nato il 25/06/1979 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ibro Milena ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 7 legge n. 386 del 1990; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondate, in quanto - a fronte di una motivazione che evidenzia l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputata (considerato che sono due le condotte illecite contestate e che una delle due riguarda la messa in circolazione di un titolo di credito per un importo elevato) - si duole della omessa considerazione di due elementi privi di rilievo: lo stato di incensuratezza (che, da solo, per espressa disposizione di legge è insufficiente); il consenso prestato alla acquisizione della documentazione (quando i documenti, quali prove precostituite, sono suscettibili di acquisizione su richiesta di una parte senza necessità del consenso dell'altra);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi