Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of specificity in arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Salvatore Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for snatching under Article 624-bis of the Penal Code, arguing the act constituted fraud and contesting recidivism findings. The court rejected these claims as the first ground was manifestly unfounded given the victim's lack of voluntary delivery, and the second was merely repetitive of already dismissed arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or lack specificity, as the appellate court's reasoning is not subject to revision on such points.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 17/03/1972 avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Esposito Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., consistito nell'essersi introdotto con l'inganno nell'abitazione di Bellacchi Maria (classe 1926) e nello strappare di mano alla persona offesa la somma di 400 euro;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che sostiene la derubricazione del fatto nel reato di truffa, è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione del fatto svolta dai giudici di merito e qui non rivedibile: non vi è stata alcuna volontaria elargizione da parte della vittima, dato che l'imputato le ha strappato le banconote dalle mani (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetté orosini Stefano Palla- DEPOSITATA IN CANCELLF 2 7