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Ordinanza — n. 16077/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16077/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO GIOSUE nato a BATTIPAGLIA il 10/11/1977 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Nigro Giosuè ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ne ha confermato la condanna per la condotta di false dichiarazioni, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16077/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sviamento della giustizia false dichiarazioni ricorso per cassazione perseguimento penale per diffamazione risarcimento per errore giudiziario gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO GIOSUE nato a BATTIPAGLIA il 10/11/1977 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Nigro Giosuè ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ne ha confermato la condanna per la condotta di false dichiarazioni, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab,flE9 Morosini StefaQq129.11a-,, DEP - I TATA IN NC ERIA 27$p 202!