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Ordinanza — n. 16076/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for mere factual complaints and unfounded mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16076/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Stabile Fabio inadmissible, confirming his conviction for electricity theft. The court ruled that the first ground, contesting liability, constituted mere factual complaints barred from review at the stage of legality. The second ground, invoking Article 69 of the Penal Code regarding mitigating circumstances, was deemed unfounded because the comparison between circumstances involves a discretionary evaluation typical of the trial court, which is immune from appellate review unless arbitrary or illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 69 c.p.: Mere factual complaints and discretionary evaluations of mitigating circumstances in the comparison of circumstances are inadmissible at the stage of legality, as they fall within the exclusive domain of the trial court's merit judgment.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Stage of Legality Factual Complaints Mitigating Circumstances Discretionary Evaluation Electricity Theft Appeal Inadmissibility danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 69 c.p.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio ex art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE FABIO nato a CATANIA il 25/06/1981 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Stabile Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio ex art. 69 cod. pen. in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab