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Ordinanza — n. 16074/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16074/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA ANTONIO nato a MANDURIA il 30/09/1989 avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di TARANTO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Margherita Antonio ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione; Considerato che la doglianza proposta - che deduce il vizio di motivazione- esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16074/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione; Considerato che la doglianza proposta - che deduce il vizio di motivazione- esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianza della vittima confessione imputazione di furto reato flagrante furto di lieve entità comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA ANTONIO nato a MANDURIA il 30/09/1989 avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di TARANTO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Margherita Antonio ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione; Considerato che la doglianza proposta - che deduce il vizio di motivazione- esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe rorosini Step P DEPOSITAtA IN CANCF!.I.F.RIA 2 -AF•R 202