Ordinanza — n. 16072/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENIGNI ANTONIO nato a TORRE DEL GRECO 11 19/02/1977 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(5_1919 avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; n ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonio Benigni avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. (senza possibilità di alcuna trattazione orale, come richiesto dal difensore); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENIGNI ANTONIO nato a TORRE DEL GRECO 11 19/02/1977 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(5_1919 avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; n ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonio Benigni avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. (senza possibilità di alcuna trattazione orale, come richiesto dal difensore); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefarioPal> I DEPOSITATA IN CANCELLERIA