Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding aggravating circumstances in a personal injury case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint regarding the lack of motivation for an aggravating circumstance constituted mere factual grievances. The appellate court had correctly identified the aggravating circumstance based on medical evidence, while the lower court's order to transmit files was deemed a procedural measure unrelated to the merits. Consequently, the court held that such factual disputes cannot be raised in a legality review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 583 cod. pen.: Mere grievances regarding factual assessments or the motivation of aggravating circumstances do not constitute grounds for admissibility in a legality appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORGIEV BOBAN nato il 13/06/1976 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Boban Gorgiev avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 14 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 583 cod. pen.; - alla ordinanza relativa alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. pen. del delitto contestato al capo B;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che gli accertamenti medici in atti avevano condotto al riconoscimento della sussistenza della contestata aggravante; Considerato che non è impugnabile, per carenza di interesse, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato, trattandosi di provvedimento meramente processuale, non incidente sul merito della regiudicanda, sulla competenza del giudice o sullo "status libertatis" del giudicabile, e tale da non compromettere la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento, in relazione alla diversa ipotesi di reato (Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, dep. 07/04/2020, Benza, Rv. 279142);
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefay_Pa la D EPOSITATA IN CAN