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Ordinanza — n. 16069/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Hilmi Abdestam's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued for a new evaluation of evidence and generic mitigating circumstances, but the court found these to be mere factual complaints rather than legal violations. Consequently, the lower court's reasoning was upheld as logically sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Mere complaints regarding factual assessments or the denial of generic mitigating circumstances do not constitute grounds for appeal in the realm of legality, as the appellate court's reasoning is valid if it provides a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Aggravated Theft Generic Mitigating Circumstances Factual Complaints Legality Appeal Evidence Evaluation guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILMI ABDESTAM nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Abdestam Hilmi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione ala valutazione del compendio probatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'imputato era stato individuato come l'autore del furto grazie al fatto che un teste oculare aveva riferito la targa dell'autovettura della quale questi si era servito quando si era allontanato;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefanp DEPOSITATA IN C