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Ordinanza — n. 16067/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settlement agreement as non-appealable under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that the second-instance settlement judgment violated procedural law. The appellant argued for acquittal based on legal errors, but the court held that appeals against settlement agreements in the second instance are not admissible under the relevant code. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered in the second instance based on a settlement agreement are inadmissible, as the law does not permit challenging the validity of such agreements through ordinary appeal procedures.

Parole chiave

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settlement agreement appeal second instance inadmissibility procedural law violation acquittal claim rejection court costs and fine concorso di motivi di sospensione domanda di concordato concordato stragiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
dalle parti; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/01/1994 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Leone avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 aprile 20212 di condanna del medesimo alla pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalle parti; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefa,r‘o,,P0.3-7 DEPOSITATA IN CAWEILERJ