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Ordinanza — n. 16066/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINNELLI MICHELE nato a PALERMO il 22/01/1987 RUGGIERO GIOVANNI nato a PALERMO il 01/10/1988 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; n ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Michele Minnelli e Giovanni Ruggiero avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 giugno 2020 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il delitto di furto loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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delitto contro i beni distrazione di valori patrimoniali furto aggravato furto di lieve entità confisca di valori patrimoniali scippo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINNELLI MICHELE nato a PALERMO il 22/01/1987 RUGGIERO GIOVANNI nato a PALERMO il 01/10/1988 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; n ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Michele Minnelli e Giovanni Ruggiero avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 giugno 2020 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il delitto di furto loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, Minnelli, alla sussistenza del reato, Ruggiero, alla configurabilità dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che, quanto alla sussistenza del reato, i beni oggetto dello stesso non avevano caratteristiche tali da poter essere considerati abbandonati e gli stessi erano stati smontati dal sottotetto dell'edificio in cui erano installati e quindi concretando la contestata aggravante della violenza sulle cose;

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefro Pa»-a f DEPOSITATA tN CANCE