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Ordinanza — n. 16065/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments on recidivism and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16065/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Gabriella Fratusco inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for a specific crime, arguing violations of law regarding legal qualification and recidivism. The court rejected these claims because the legal qualification argument was not raised in the prior appeal, while the recidivism argument lacked concrete reasoning and specificity.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; arguments not raised in the prior appeal or lacking concrete reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity recidivism requirements legal qualification error procedural defect recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 132 d.lgs. 385/1993
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATUSCO GABRIELLA nato a LA SPEZIA il 18/05/1964 avverso la sentenza del 26/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gabriella Fratusco avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 26 aprile 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità non essendosi rivolta l'imputata al pubblico indistinto ed alla configurabilità della recidiva;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è inammissibile perché non proposto con i motivi di appello come emerge dalla incontestata sintesi dei medesimi rinvenibile nell'impugnata sentenza; Osservato come il motivo di ricorso relativo alla recidiva sia privo di ogni concreta argomentazione e difetti, pertanto, di specificità; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefn,o P d„ . DEPOSITATA IN C