Ordinanza — n. 16062/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALZECCHI MASSIMO nato a ROMA il 14/01/1989 avverso la sentenza del 02/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; <,L ORDINANZA Sul ricorso proposto da Massimo Valzecchi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti a lui ascritti di rissa e lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla utilizzazione ed alla valutazione del compendio probatorio relativo ai due delitti contestati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16062/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALZECCHI MASSIMO nato a ROMA il 14/01/1989 avverso la sentenza del 02/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; <,L ORDINANZA Sul ricorso proposto da Massimo Valzecchi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti a lui ascritti di rissa e lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla utilizzazione ed alla valutazione del compendio probatorio relativo ai due delitti contestati;
Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef Pa A DEP 0 TATA lN CA El+LERIA 2 7 ' AIPR 1