Italian court dismisses appeal against conviction for perjury due to lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Sraky Mallam inadmissible regarding his conviction for perjury under Article 495 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the psychological element of the crime and violated the law through insufficient reasoning. The court rejected these claims, ruling that the appellant's arguments were merely repetitive of previously rejected criticisms and lacked the necessary specificity to constitute a valid ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without new specific legal analysis.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SRAKY MALLAM - C.U.I. 053NX1L nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mallam Sraky avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 12 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vitt o\ Stanislao Scarlini Stefap Pall DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2