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Ordinanza — n. 16056/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for violation of domicile as mere factual complaints barred from review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16056/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Capriotti Tonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated violation of domicile, arguing against the crime's configuration and an aggravating circumstance, while also requesting a reduction based on mitigating factors. The court rejected these arguments because the first two relied on mere factual complaints barred in cassation, and the third lacked specific motivation to override the lower court's discretionary evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 363 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or unreasoned discretionary evaluations of mitigating circumstances are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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violation of domicile aggravating circumstance mere factual complaint discretionary evaluation inadmissible appeal cassation review mitigating factors reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 363 n. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
art. 69 cod. pen
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che invoca un giudizio ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOTTI TONINO nato a ASCOLI PICENO il 21/07/1963 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Capriotti Tonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il reato di violazione di domicilio aggravato da violenza; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la configurabilità del reato e della circostanza aggravante, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che invoca un giudizio ex art. 69 cod. pen. in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, si esaurisce in una mera istanza non corredata da critica motivata alla diversa valutazione espressa dai giudici di merito e ricordato, al riguardo, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabefa 1orosini Stefro_,Palla_. e.„ D NECPACIN SUJ r, TA