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Ordinanza — n. 16055/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacking specific arguments against conviction for injuries and threats.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Noto Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's first ground was rejected for being intrinsically generic, as it failed to illustrate how spontaneous statements could undermine the decision based on testimonies and medical certificates. The second and third grounds were dismissed for merely reproducing arguments already adequately examined and rejected by the lower court regarding provocation and recidivism. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic or lacks specific arguments, as the appellant must concretely demonstrate how the lower court's reasoning is flawed rather than merely restating objections.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity conviction for injuries court costs and fine danno ai denti lesioni personali minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOTO MICHELE nato a VITTORIA il 28/09/1979 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Noto Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni e minacce; Rilevato che il primo motivo di ricorso è intrinsecamente generico poiché assume ma non illustra come le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nella immediatezza del fatto potrebbero intaccare il tessuto argomentativo della decisione che si fonda su dichiarazioni testimoniali e su certificato medico;

Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della esclusione della attenuante della provocazione e del riconoscimento della recidiva, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 della sentenza che esclude la prova di un fatto ingiusto da parte della vittima e che riconosce la recidiva valorizzando circostanze idonee a comprovare come il nuovo episodio delittuoso sia espressione di una maggiore capacità a delinquere);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabettr rosini Stefrp Pali DEPOSITATA IN CANCTILERIA