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Ordinanza — n. 16053/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming self-defense as mere factual complaint barred in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16053/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize self-defense, but the appellate court had already convincingly refuted this based on witness testimonies and victim statements. The Supreme Court ruled that such factual disputes constitute mere complaints, which are legally prohibited in cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Factual disputes regarding self-defense constitute mere complaints barred in cassation proceedings, requiring the Supreme Court to limit its review to legal errors rather than re-evaluating evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility self-defense factual dispute mere complaints bar Italian criminal procedure appellate court review spese di difesa difesa d'ufficio difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAIRETTO GIAMPIERO nato a IVREA il 06/12/1967 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giampiero Vairetto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 27 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali aggravate ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; con i motivi nuovi insiste sull'accoglimento dei motivi di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le convergenti ricostruzioni offerte dalle persone offese avessero trovato ampio e convincente riscontro nelle deposizioni dei testimoni le cui propalazioni venivano riportate in sentenza (escludendosi anche ogni ipotesi di difesa legittima);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Steflo DEPOSITATA IN C