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Ordinanza — n. 16050/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16050/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Pedone Luciano inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 588, 337, and 651 of the Penal Code, but the court found the complaints on liability and sentencing to be intrinsically generic and substantively unargued. Consequently, the decision was rejected because the appellant failed to provide specific reasons or engage with the appellate court's prior reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints lacking concrete legal arguments or engaging with prior reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint lack of specific reasons procedural costs criminal conviction luogo del reato responsabilità disciplinare azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE LUCIANO nato a TARANTO il 30/06/1991 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pedone Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 588, 337 e 651 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sulla responsabilità è intrinsecamente generica, perché del tutto priva di ragioni a supporto; e che la censura sulla commisurazione della pena è generica sotto il profilo estrinseco poiché non si confronta con l'adeguata risposta già ottenuta sul punto dalla Corte di appello (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta 4rosini Stefn9 Plja ‘3.4.,Luf DEPOSITATA IN C - _LERIA 2 AéR 2022 IL