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Ordinanza — n. 16047/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for theft, ruling factual complaints inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Intiso's appeal against the Lucera Peace Judge's theft conviction inadmissible. The lower court found the victim's factual reconstruction supported by evidence, while the defense's testimony contained logical inconsistencies. The appellate court rejected the appeal because complaints regarding the factual assessment of evidence are not admissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals in cassation cannot challenge the correctness of the factual evaluation of evidence, as such matters are reserved for the trial court's discretion.

Parole chiave

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cassation appeal factual assessment evidence evaluation theft conviction inadmissible appeal testimonianza inattendibile spese di difesa censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 612 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTISO MARCO nato a LUCERA il 26/01/1972 avverso la sentenza del 01/03/2021 del GIUDICE DI PACE di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Marco Intiso avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucera del 1 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, il Giudice di pace, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa avesse trovato plurimi riscontri, dichiarativi e logici, al contrario di quella opposta, sostenuta dal teste indotto dalla difesa, la cui deposizione aveva mostrato evidenti discrasie fattuali e logiche;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano P911a--,- cl_kkev DE p0' %TATA IN CANCrl LERIAIL