Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Filippo Zerini's appeal against his conviction for personal injuries inadmissible. The court found the first ground regarding prescription infounded because the limitation period was suspended by a prior request for adjournment. Subsequent arguments were rejected as lacking specificity and merely repeating issues already decided by the lower court on the merits. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 369 c.p.p.; Appeals to the Supreme Court must be based on specific legal grounds and factual specificity, and those merely reproducing issues already decided on the merits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERINI FILIPPO nato il 08/01/1993 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Filippo Zerini avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata declaratoria di prescrizione del reato; - alla mancata individuazione del prevenuto come l'autore del fatto; - al ritenuto concorso del medesimo nel reato; - all'aggravante delle più persone riunite; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.;
Considerato che il primo motivo, sulla prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato posto che il termine previsto in scadenza l'8 dicembre 2020 risulta sospeso proprio dei 166 giorni indicati in ricorso dal momento che, in caso di rinvio su richiesta della difesa (dal 9 aprile al 22 settembre 2015), deve conteggiarsi l'intero periodo proprio come afferma l'arresto delle Sezioni unite citato dal ricorrente; Ritenuto che gli ulteriori motivi sono versati in fatto e non sono pertanto consentiti dalla legge in sede di legittimità e che sono anche privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente EnrietrVitt riso Stanislao Scarlini Stefa DEPOSITATA IN CA