Ordinanza — n. 16043/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIO ROSSANA nato a LOVERE il 20/11/1969 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Rossana Savio avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 7 aprile 2021 di condanna della medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16043/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIO ROSSANA nato a LOVERE il 20/11/1969 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Rossana Savio avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 7 aprile 2021 di condanna della medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano Palla - DEPOSITATA IN CANCFI