Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bertuola Bruno inadmissible. The appellant argued for non-punishment due to minor offense and challenged the sentencing, but the court found these arguments generic and unsupported by specific legal reasoning. Consequently, the lower court's conviction for continued crimes was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the grounds are generic and manifestly unfounded, lacking a specific legal argument or a plausible alternative reconstruction of the facts that the lower courts have already addressed.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTUOLA BRUNO nato il 01/04/1959 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Bertuola Bruno per il reato continuato di cui agli artt. 497-bis, 477, 482 e 648 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo avverso il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è generico e manifestamente infondato, perché caratterizzato dall'omesso confronto con le ragioni ostese a sostegno della statuizione avversata: ossia che le condotte di reato ascritte all'imputato, considerate nel loro complesso, non potevano dirsi di esigua offensività, il possesso dei documenti contraffatti essendo, plausibilmente, finalizzato da parte del Bertuola ad impedire la sua identificazione, in quanto raggiunto da provvedimenti giudiziari restrittivi; che le condotte criminose contestate e ritenute costituivano espressione di abitualità nella commissione di reati della stessa indole; che trattasi di argomentazioni ineccepibili in diritto che il ricorrente tenta, vanamente, di mettere in discussione mediante una non consentita ricostruzione alternativa della vicenda, di contro plausibilmente effettuata dai giudici di merito di entrambi i gradi; - che il secondo motivo è parimenti generico e manifestamente infondato, posto che l'operata determinazione della pena è stata congruamente motivata con il riferimento alle modalità delle condotte e alla personalità dell'imputato, di modo che non vi è margine alcuno per il richiesto sindacato di legittimità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il consi re estensore Il Presidente Irene Ss damaglia Stefa 3 I 7 Rga-- DE • INC