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Ordinanza — n. 16040/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate law and lack logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16040/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's factual assessment regarding the voluntary nature of the injuries, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints which are inadmissible in a jurisdictional proceeding and found no logical errors in the appellate court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Mere complaints regarding the factual assessment of the case do not constitute grounds for appeal in a jurisdictional proceeding, and an appeal is inadmissible if the lower court's reasoning lacks no logical flaws.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints jurisdictional proceeding logical flaws procedural costs criminal appeal Corte di Cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH GURJEET nato il 05/11/1986 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gurjeet Singh avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 26 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendo probatorio, Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che dal complessivo quadro probatorio doveva dedursi, con certezza, che fosse stato proprio il prevenuto a cagionare, volontariamente, le lesioni patite dalla persona offesa;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si procede alla liquidazione delle spese di parte civile non avendo la stessa fornito contributo alcuno alla verifica dell'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefanq Palla DEPOSITATA IN CANCFLIERIA