Italian court dismisses appeal claiming factual error regarding fraud bankruptcy administrator liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in factually assigning him responsibility as a de facto administrator of the bankrupt company. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal violations permissible in a third-instance review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on alleged factual errors or lack of motivation are inadmissible in third instance if they amount to mere complaints rather than legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI ATTONE nato a BRESCIA il 23/08/1955 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Attone Rizzi avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 7 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine ad entrambi i delitti di bancarotta ascrittigli anche in virtù del ruolo di amministratore di fatto, della fallita, attribuitogli;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che plurime erano le fonti dalle quali doveva dedursi il ruolo di amministratore di fatto del prevenuto e, di conseguenza, la sua responsabilità per i delitti di bancarotta, patrimoniale e documentale, contestatigli;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi •rio Stanislao Scarlini Stef,a n Pali D EPOSI TATA IN CANCFLIERI