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Sentenza — n. 16037/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16037/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONI ALFREDO nato a ARGENTA il 27/02/1948 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Alfredo Leoni avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di bancarotta ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto ed alla misura della pena:

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16037/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto però che la sentenza impugnata vada annullata d'ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari.

Parole chiave

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difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali testimonianza inattendibile allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione accertamento inesatto dei fatti
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONI ALFREDO nato a ARGENTA il 27/02/1948 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Alfredo Leoni avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di bancarotta ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto ed alla misura della pena:

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che le propalazioni accusatorie del coimputato avevano trovato solidi riscontri; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto però che la sentenza impugnata vada annullata d'ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano , Pal pa- P DEPOSl fATA