Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for recidivism and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Roberto Poli's appeal against the Brescia Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. Poli argued that the lower court erred in sentencing and failed to properly establish recidivism under specific penal codes. The court rejected these claims, noting that sentencing falls within the trial judge's discretionary authority and that the rejection of the recidivism objection was logically motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 comma 2 cod. pen.; Art. 4 legge n. 110/1975; Appeals based on sentencing discretion or lack of logical motivation regarding recidivism are inadmissible when the lower court's decision aligns with statutory principles and contains reasoned justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLI ROBERTO nato a VIGNATE il 13/09/1964 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Roberto Poli avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. e 4 legge n. 110/1975; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed alla ritenuta sussistenza della recidiva; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che anche il rigetto della doglianza inerente la recidiva sia stato non illogicamente motivato nel penultimo paragrafo dell'impugnata sentenza;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enr