Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence for false ID photo alteration. Appeal rejected for factual complaints and unfounded probation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for false identity document alteration and the denial of conditional release. The court rejected factual complaints as inadmissible in this stage and found the probation denial argument baseless due to lack of logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 393 c.p.p.: Factual complaints in appeals are inadmissible; appeals must address legal errors, and courts must provide logical reasoning for sentencing decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGUREANU CATALIN MARIAN nato il 07/06/1974 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Ungureanu Catalin Marian avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 12 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del contestato delitto ed al dinego della sospensione condizionale della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'apposizione della fotografia del prevenuto sul documento di identità falso ne implicasse il concorso nella alterazione; Considerato che il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato avendo la corte non illogicamente affermato in fatto la non prospettabilità di un giudizio prognostico favorevole;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vit ity Stanislao Scarlini --) Sterar 3 k.31' D EPOSITATA IN CANCE! LERIA 1 27